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Lavori Pubblica utilità
Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso Enti locali o associazioni individuate attraverso apposite convenzioni stipulate dal ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Tribunale ex art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001.
Gli Enti e le associazioni mettono a disposizione un numero variabile di posti disponibili che sono regolarmente utilizzati a questo scopo.
I lavori di pubblica utilità possono consistere nella prestazione di opera materiale o intellettuale, quali ad esempio i servizi di manutenzione del verde, assistenza alla persona o di collaborazione alle attività degli enti. Unico onere a carico dell'ente convenzionato è la copertura assicurativa INAIL.
L'attività viene svolta nell'ambito del comune e/o provincia di residenza del condannato.
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