INFORMAZIONI GENERALI | Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il Presidente del Tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva. La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale su domanda dell´interessato corredata dei documenti giustificativi. Il provvedimento diventa definitivo se, nel termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione nel Registro Informatico Protesti, non è stato presentato alcun reclamo. Una volta divenuto esecutivo il decreto di riabilitazione del Tribunale, il debitore protestato riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto dal Registro Protesti; a tal scopo deve presentare domanda in bollo, compilata secondo un apposito modello, corredata del provvedimento di riabilitazione, al Presidente della Camera di Commercio, il quale provvede alla cancellazione entro 20 giorni dalla presentazione dell´istanza. |
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