Il divorzio può essere contenzioso o congiunto.
Il divorzio congiunto è presentato da quei coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni (affidamento figli, assegnazione casa coniugale, assegni di mantenimento etc…). Generalmente la procedura si esaurisce in un’unica udienza. Per il divorzio congiunto il ricorso è diretto al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.
Il divorzio contenzioso è presentato dai coniugi che non abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni . La procedura è più complessa perché viene prima fissata un’udienza presidenziale e poi si apre una fase contenziosa con una serie di udienze istruttorie. Per il divorzio contenzioso il ricorso è diretto al Tribunale del luogo in cui il coniuge resistente ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque Tribunale della Repubblica
In entrambi i casi la procedura si concluderà con la sentenza.
La sentenza di divorzio viene inviata allo stato civile del comune di celebrazione del matrimonio dalla cancelleria competente solo dopo il passaggio in giudicato. La sentenza se non viene fatta acquiescenza o se non viene notificata a cura dell’avvocato, passa in giudicato dopo sei mesi dalla pubblicazione.
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