Per compiere atti che esulano dall'ordinaria amministrazione sui beni del figlio minore o del nascituro, i genitori devono richiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare che valuterà la necessità o utilità dell’atto. In particolare, deve essere richiesta tale autorizzazione per:
- accettazioni e rinunzie di eredità o di legati;
- accettazioni di donazioni;
- riscossione di capitali;
- alienazioni;
- transazioni e compromessi;
- stipulazioni di mutui;
- ipoteche;
- prosecuzione esercizio di impresa commerciale;
- scioglimento di comunioni;
- locazioni ultranovennali;
- costituzioni di pegno.
Nel caso di vendita occorre indicare come verrà impiegato il denaro ricavato (libretto postale o bancario o altro). Nel caso di vendita di beni acquisiti per eredità dal minore sottoposto alla potestà genitoriale, e di accettazione con beneficio di inventario, la competenza per l'autorizzazione è del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare. |