Servizi per i cittadini

Straordinaria amministrazione a favore di inabilitato e minore emancipato
DOVE

Tribunale – Volontaria Giurisdizione

INFORMAZIONI GENERALI

Nel caso degli inabilitati e dei minori emancipati, trattandosi di condizioni di incapacità relativa o parziale, si riconosce a costoro (art.415 del codice civile) una limitata capacità di agire da soli, e pertanto gli viene concessa la facoltà di compiere  unicamente quegli atti legati alla ordinaria amministrazione. Possono invece stare in giudizio e riscuotere capitali con l’assistenza di un curatore. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possono essere compiuti previa autorizzazione del Giudice Tutelare e con il consenso del curatore. Per gli atti di disposizione (alienare beni, costituire ipoteche e pegni, ecc.) è richiesta l’autorizzazione del Tribunale e l’assistenza del curatore. La distinzione fra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione è basata sostanzialmente sul criterio della maggiore o minore importanza patrimoniale degli atti stessi. In base a tale criterio sono pertanto da considerare atti di straordinaria amministrazione tutti quelli che potrebbero comportare una riduzione di ordine economico, andando a  modificare la struttura o mettendo a rischio la consistenza del patrimonio;  sono invece da considerare atti di ordinaria amministrazione quelli che, essendo diretti alla conservazione del patrimonio, non comportano una diminuzione del suo valore economico.

A CHI RIVOLGERSI

Presso Palazzo di Giustizia - Tribunale – Volontaria Giurisdizione - Ufficio Tutele
piano 2°
Orario: da lunedì a Venerdì ore 9.00 – 11,30 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La domanda per l’autorizzazione a compiere atti di amministrazione straordinaria va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore emancipato o dell’inabilitato. È previsto il pagamento del contributo unificato e i diritti  forfettizzati di notifica

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