INFORMAZIONI GENERALI | Il controllo sull’amministrazione del patrimonio delle persone incapaci è regolata minuziosamente e privilegia la tutela dei cittadini quali titolari di diritti reali e di rapporti economici soprattutto in relazione alle norme che disciplinano gli aspetti patrimoniali della vita dei soggetti incapaci rispetto alle disposizioni di legge che si occupano della cura della loro persona (controllo sulle condizioni di vita, sull’educazione, istruzione ecc.). In presenza di una persona incapace di fatto, per infermità di mente o perché minore d’età (pertanto impossibilitato ad agire a tutela dei propri interessi), che sia priva di un rappresentante legale, lì dove vi siano atti urgenti (necessari alla cura dell’incapace o volti conservarne e amministrarne il patrimonio) che non possano essere differiti in attesa che tutore o protutore assumano le funzioni, è prevista la opportunità che il Giudice Tutelare possa prendere provvedimenti urgenti per la cura del minore o volti a preservare, conservare e amministrare il suo patrimonio (art. 361 c.c.) avvalendosi anche degli organi della pubblica amministrazione, quali i servizi sociali degli enti locali (art. 344 c.c.). In tal caso il Giudice Tutelare può intervenire d’ufficio su richiesta del Pubblico Ministero, di un parente o di un affine del minore o dell’incapace. |
---|