INFORMAZIONI GENERALI | L’art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dalle successive leggi e definitivamente dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ha introdotto il contributo unificato; un sistema di forfetizzazione in un unico importo di tutte le spese collegate ad una causa; il contributo unificato ha sostituito tutte le spese riguardanti l'imposta di bollo, la tassa d'iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nei procedimenti civili, penali, amministrativi, nei procedimenti in materia tavolare, nelle procedure concorsuali e in quelli di volontaria giurisdizione. Ha, inoltre, esentato da spese tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, necessari o funzionali al procedimento soggetto al contributo.
Sono rimasti in vigore i diritti per il rilascio di copie autentiche degli atti e dei provvedimenti ed il diritto forfetizzato di notifica (vedi scheda).
Sono obbligati al versamento del contributo:
- Il soggetto che promuove il procedimento. Tale è la parte che per prima si costituisce, oppure che deposita il ricorso introduttivo o, nel procedimento esecutivo, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati.
- Il soggetto che, costituendosi o intervenendo in un giudizio già radicato, aumenta, con la sua domanda, il valore del procedimento. Tale può essere la parte che propone domanda riconvenzionale o, che formula la chiamata in causa di terzo o, che svolge l'intervento autonomo.
La determinazione dell'importo dovuto è collegata, come principio generale per le cause ordinarie, al valore del procedimento. Tuttavia per alcuni procedimenti la normativa ha stabilito degli importi fissi e per altri l'esenzione dal contributo unificato, per altri ancora l’importo è dimezzato.
Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo. Se questa dichiarazione manca, la causa si presume del valore di cui allo scaglione più alto previsto dalla legge. Il Cancelliere è tenuto a verificare se è stata resa la dichiarazione prescritta dall'art. 14 del T.U. e se l'importo pagato sia corrispondente a quello effettivamente dovuto, in caso contrario deve immediatamente attivare la procedura di riscossione.
Il Contributo Unificato nel procedimento penale è dovuto solo laddove sono coinvolti gli interessi civili esercitati dalle parti attraverso la costituzione di parte civile. Con la sentenza di condanna infatti il Giudice penale potrà emettere condanna al risarcimento in favore della parte civile costituita. Tuttavia per quanto attiene il pagamento del Contributo Unificato l'art. 12 del. T.U. opera una distinzione tra la condanna generica emessa ai sensi dell'art. 539 c.p.p. e la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 538 c.p.p. ovvero la condanna ad una provvisionale ai sensi dell'art. 540 c.p.p:
- Nel caso di condanna generica non è dovuto il Contributo Unificato.
- Nel caso di condanna ad una provvisionale ovvero una condanna al pagamento del risarcimento dei danni quantificata è dovuto il Contributo Unificato per un importo determinato con l'applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 13 del T.U.
Modalità di pagamento
L'art. 192 del T.U. stabilisce che il pagamento può avvenire:
- versamento ai concessionari;
- versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
- versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
Pagamento telematico
E' possibile eseguire in modalità telematica i pagamenti relativi a spese di giustizia, diritti e contributo unificato così come previsto dalla normativa vigente, dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs 235/2010 art 5) e dal D.M. 44 del 12 febbraio 2011.
L'attestazione dell'avvenuto pagamento è un documento informatico rilasciato dal soggetto autorizzato ad erogare servizi di pagamento e da questi firmato digitalmente. Il documento informatico ha valore 'liberatorio' per il soggetto a nome del quale è stato eseguito il pagamento. Il versamento può essere eseguito attraverso i seguenti canali:
- Poste Italiane – utilizzando come strumenti di pagamento Carte di credito Visa o MasterCard, Carta Postepay o addebito su conto corrente postale (BancoPostaOnline o BancoPostaImpresaOnline).
- Circuito bancario (banche convenzionate indicate alla sezione Elenco Prestatori di Servizi di Pagamento disponibile nel servizio Pagamenti ) – utilizzando bonifico bancario verso apposito conto corrente bancario intestato alla Tesoreria dello Stato. Tale modalità di pagamento può essere utilizzata solo se l’utente è titolare di un conto corrente presso una filiale della banca e previa autorizzazione di manleva nei confronti dell’istituto di credito.
Le informazioni necessarie per poter procedere al pagamento telematico sono:
- ufficio giudiziario
- causale del pagamento: contributo unificato, diritti di cancelleria, diritto di copia. Il contributo unificato e i diritti di cancelleria necessari per l’iscrizione a ruolo possono essere versati con una unica operazione
- importo da versare
- nel caso di pagamento tramite bonifico bancario, le coordinate bancarie del conto corrente di addebito della cifra versata (IBAN)
- indicazione del soggetto pagatore (colui che esegue materialmente in versamento - titolare dello strumento di pagamento)
- indicazione del soggetto versante (soggetto debitore nei confronti della pubblica amministrazione).
A fronte di una operazione di pagamento, il sistema restituisce una ricevuta di avvenuto versamento (ricevuta telematica, RT), nella forma di documento informatico firmato digitalmente dal soggetto scelto come erogatore del servizio di pagamento (prestatore di servizio di pagamento), e contenente, tra le altre informazioni:
- identificativo univoco di pagamento – permette di individuare un pagamento, nei confronti del Ministero della Giustizia, in maniera univoca e certa
- esito del pagamento. Nel caso in cui con una unica operazione sia stato eseguito il versamento per contributo unificato e diritti di cancelleria, sarà dettagliato anche l’esito di ogni singolo pagamento
- causale di ogni singolo versamento
- istituto attestante l’avvenuto pagamento.
La RT così ottenuta può essere utilizzata sia nell’ambito di un flusso telematico (a norma del DM 44/2011) sia in modalità tradizionale, consegnando all'ufficio giudiziario la stampa della ricevuta come attestazione dell'avvenuto pagamento.
Dall'introduzione del contributo unificato, i singoli importi hanno subito diverse variazioni.
Qui i contributi aggiornati http://www.contributounificato.it |
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