INFORMAZIONI GENERALI | Nel caso vi sia una contestazione sull'eredità, o anche solo per preservare i beni del defunto può essere richiesta e/o disposta l’apposizione dei sigilli sui beni ereditari. L’apposizione dei sigilli può essere richiesta o disposta d’ufficio. Nel primo caso (art.753), possono chiedere l'apposizione dei sigilli:
- l'esecutore testamentario;
- coloro che possono avere diritto alla successione;
- le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo;
- i creditori.
La competenza territoriale è affidata al Tribunale, o alla sede distaccata, ove risulti l’ultimo domicilio noto del defunto. Nel caso di assenza di una sede del Tribunale e nei casi di particolare urgenza si farà riferimento all’Ufficio del Giudice di Pace. L'istanza si propone mediante ricorso(1), nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il Tribunale competente per territorio. Nel secondo caso (art.754), L'apposizione dei sigilli e' disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti:
- se il coniuge o alcuno degli eredi e' assente dal luogo;
- se tra gli eredi vi sono minori o interdetti e manca il tutore o il curatore;
- se il defunto e' stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato. La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1 e 2, se il defunto ha disposto altrimenti con testamento.
Nel caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati. Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario. Per la conservazione delle cose sigillate viene generalmente nominato un custode e le chiavi delle serrature sulle quali sono stati apposti i sigilli, sino alla loro rimozione, debbono essere conservate dal cancelliere. Se qualcuno degli eredi è incapace, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale. La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal Giudice su istanza di una delle stesse persone indicate che possono chiederne l’apposizione. Chiunque abbia interesse, può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso(2) al Giudice, il quale provvede con ordinanza non impugnabile. Una volta rimossi i sigilli l’ufficiale può procedere all’inventario. La rimozione è eseguita dal Cancelliere del Tribunale nei casi in cui non è necessario procedere all’inventario. Nei comuni sprovvisti di una sede del Tribunale la rimozione può essere eseguita dal Cancelliere del Giudice di Pace. |
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DOCUMENTAZONE RICHIESTA | Con la domanda da depositare presso il Tribunale all’Ufficio Successioni, allegare:
- certificato di morte in carta libera;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (fatta in Comune), dalla quale risultino gli eredi chiamati alla successione.
- copia conforme del testamento (se esistente) in bollo.
Il ricorso per l’apposizione dei sigilli e quello per la rimozione hanno medesimi costi che prevedono un contributo unificato ed un costo per diritti di notifica. Si può presentare, motivandola, opposizione alla rimozione dei sigilli. |
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