La separazione giudiziale, introdotta con ricorso da uno dei coniugi, è caratterizzata da una scansione temporale rigorosa della fase introduttiva (abolita l’udienza presidenziale), con tempi, per la costituzione in giudizio e le domande di mezzi istruttori stringenti. Sono previste una serie di preclusioni che operano per le sole domande aventi ad oggetto i diritti disponibili; mentre le preclusioni non valgono per le nuove domande e mezzi di prova relativi all’affidamento e mantenimento dei minori (diritti indisponibili), rispetto ai quali sono stati rafforzati i poteri ufficiosi del Giudice (sia nell’adozione dei provvedimenti urgenti e delle misure coercitive di cui agli artt. 614-bis e 709-ter c.p.c., sia nell’esercizio dell’attività istruttoria a tutela dei minori e delle parti vittime di violenza di genere o domestica).
Viene dato ampio spazio al ricorso alla mediazione familiare, con l’istituzione di un apposito elenco di professionisti. Altra novità del nuovo rito unificato, è l’obbligo di disclosure inziale imposto alle parti, che devono produrre con il primo atto difensivo oltre alle dichiarazioni dei redditi, anche la documentazione attestante eventuali proprietà, e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni.
Nei procedimenti relativi ai minori, i genitori devono allegare un piano genitoriale “che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute” (art. 473 bis. 12 c.p.c.). Il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale “costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell’articolo 709-ter c.p.c.”. La prima udienza è il momento centrale e più rilevante dell’intero procedimento: il Giudice sente le parti, tenta la conciliazione (salvi i casi di violenze endofamiliari e domestiche), e, in assenza di accordo, emana provvedimenti provvisori (sempre reclamabili), che possono prevedere la proposta di un piano genitoriale per i minori.
Una delle modifiche più significative è stata l’eliminazione dell’udienza presidenziale e il passaggio di tutto il procedimento al Giudice istruttore. Questo significa che il giudice istruttore ha la responsabilità di gestire l’intero processo, comprese le fasi di mediazione, senza la necessità di un ulteriore passaggio davanti al Presidente del Tribunale. Questa semplificazione accelera notevolmente il procedimento.
Particolare attenzione è stata riservata alle ipotesi di violenze familiari o di genere, per le quali è previsto che siano sempre assicurate su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all’articolo 342-bis c.c.; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti, nonché l’abbreviazione dei termini processuali.
Per il minore che abbia compiuto i 12 anni nelle cause di separazione e divorzio giudiziale è prevista l’obbligatorietà dell’ascolto, anche se di età inferiore purchè abbia capacità di discernimento. Le indicazioni che provengono dal minore devono essere valutate dal Giudice e non sono vincolanti: la legge indica che le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.
I coniugi possono presentare domanda per separazione giudiziale, nel caso di minori, innanzi al Tribunale del luogo di residenza abituale del minore mentre in assenza di minori, è competente il Tribunale del luogo di residenza del convenuto o dell'attore in via residuale.
Si consideri inoltre che ogni provvedimento adottato dal Giudice è reclamabile e le condizioni sempre rivedibili e modificabili.
Resta sempre ferma la possibilità per le parti di ricorrere alla via della negoziazione assistita.
|