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Interdizione e inabilitazione
DOVE

TRIBUNALE – Ruolo Generale – Ufficio Tutele
PROCEDURA CONTENZIOSA

INFORMAZIONI GENERALI

 Il codice civile italiano prevede l’interdizione “giudiziale” per la persona che si trovi in condizioni di grave infermità fisica o mentale o in generale perché non più in grado di curare i propri interessi. L'interdizione “legale” è invece prevista dalla legge penale come conseguenza di una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni; in questo caso è una pena accessoria che si applica per tutta la durata della pena principale. L’interdetto legale può tuttavia contrarre matrimonio, riconoscere un figlio naturale e fare testamento. All'interdetto viene affidato un tutore che compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto dell'interdetto.
L’inabilitazione è invece prevista:

  1. per le persone maggiorenni che si trovino in condizioni di infermità di mente non così gravi da richiedere l'interdizione;
  2. per chi sperpera le proprie risorse economiche;
  3. per i consumatori abituali di bevande alcoliche o stupefacenti;
  4. per i sordomuti e i ciechi che non abbiano ricevuto un’educazione specifica e pertanto incapaci di provvedere ai propri interessi.

A differenza dell'interdetto, l'inabilitato può compiere gli atti di ordinaria amministrazione ma per quelli di straordinaria amministrazione (cioè gli atti di disposizione del patrimonio, come ad esempio la compravendita di immobili) è necessaria l'assistenza del tutore nominato dal giudice ed eventualmente l'autorizzazione del tribunale.

In generale tanto nel caso di interdizione, quanto di inabilitazione viene nominato un tutore che compie tutti gli atti necessari in nome e per conto dello stesso. Di regola il tutore viene scelto nello stesso ambito familiare dell’assistito; infatti, possono essere nominati: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. In alternativa viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.
All'udienza, il Giudice Istruttore, con l'intervento del Pubblico Ministero, procede all'esame personale del soggetto interdicendo o inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole eventualmente sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile.
Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore (ad esempio perché infermo), questi, con l'intervento del Pubblico Ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.
Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il Giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare. In tal caso il Giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’articolo 405. Il beneficiario del provvedimento, conserva in tal caso la capacità di agire e compiere tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.
Il giudizio si conclude con la pronuncia della sentenza. Il tribunale potrà pronunciare:

  • l'interdizione: accogliendo la domanda (si parla in tal caso di sentenza di accoglimento);
  • l'inabilitazione d'ufficio: quando il giudice non ritenga sussistere uno stato di infermità tale da giustificare la domanda;
  • il rigetto del ricorso.

A seguito di sentenza di accoglimento, lo stato di incapace viene annotato sull'atto di nascita e sui documenti di identità. Gli effetti della interdizione e della inabilitazione decorrono dal momento della pubblicazione della sentenza cioè dal suo deposito in cancelleria ed ha efficacia nei confronti di tutti.
La sentenza che decide sulla domanda di interdizione, anche se passata in giudicato (quindi non più impugnabile) può essere revocata in ogni momento se la causa che ne ha determinato la pronuncia cessa totalmente o parzialmente.
Se l'interdetto riacquista solo parzialmente la capacità, l'interdizione verrà revocata ed in suo luogo verrà pronunciata l'inabilitazione.
Anche nel caso di soggetto interdetto o inabilitato, può essere disposta l'amministrazione di sostegno. In tal caso occorre presentare congiuntamente:

  • il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno;
  • l'istanza di revoca della misura dell'interdizione o inabilitazione al Tribunale (il decreto diventa esecutivo dopo la pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o inabilitazione).

Se l'amministrazione di sostegno viene revocata in quanto misura non adeguata per la tutela della persona, il Giudice Tutelare, discrezionalmente può promuovere un giudizio di interdizione o inabilitazione, informandone il Pubblico Ministero affinché provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno termina con la dichiarazione di interdizione/inabilitazione o con la nomina del tutore/curatore provvisorio.

A CHI RIVOLGERSI

La richiesta di interdizione o di inabilitazione è fatta con ricorso diretto al Tribunale del luogo in cui la persona da interdire o da inabilitare ha la residenza o il domicilio effettivi. Se si tratta di una persona stabilmente ricoverata, la domanda dovrà essere presentata nel tribunale del luogo dove realmente vive.
Presso Palazzo di Giustizia - Tribunale - Ruolo Generale

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Le persone legittimate a presentare il ricorso sono, senza un ordine di preferenza: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o il curatore e il Pubblico Ministero, dietro segnalazione di terzi. Tutti i legittimati possono intervenire nel procedimento. Il Presidente del Tribunale dà comunicazione del ricorso al Pubblico Ministero, che può chiedere il decreto di rigetto della domanda. Se ciò non si verifica, il Presidente nomina il Giudice Istruttore e fissa l'udienza di comparizione del ricorrente (colui che ha presentato il ricorso), dell'interdicendo o inabilitando e di tutti coloro che sono indicati nel ricorso. È necessaria iscrizione a ruolo con obbligatoria presenza del legale. All’istanza occorre allegare estratto dell’atto di nascita, certificato di residenza e la documentazione medica disponibile.
Il procedimento è esente da contributo unificato. Generalmente le spese del giudizio sono a carico dell'interdetto o dell'inabilitato.

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