INFORMAZIONI GENERALI | Attraverso le vendite giudiziarie vengono ceduti beni mobili o immobili sequestrati su disposizione dell'autorità giudiziaria. Tutti, ad esclusione del debitore, possono partecipare alle vendite giudiziarie anche senza l'ausilio di un legale o di altro professionista. La stima dei beni da porre in vendita viene effettuata da esperti nominati dal Tribunale. Il prezzo finale da pagare, oltre all’importo di aggiudicazione, comprenderà anche i diritti e gli oneri fiscali. La proprietà del bene si trasferisce all'acquirente al momento del versamento dell'intero ammontare (comprensivo di oneri accessori). La vendita avviene nello stato di fatto in cui i beni si trovano e non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o per mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Per tali vendite non è previsto pertanto diritto di recesso, e, nel caso di mancato versamento del saldo del prezzo di attribuzione, si dichiarata la decadenza dell'aggiudicatario a cui viene trattenuta la cauzione versata. I tempi e le modalità del versamento del prezzo sono specificati all’interno di ogni singolo annuncio di vendita. Chiunque con promesse, doni o mezzi fraudolenti, disturba o impedisce la libertà degli incanti, commette reato ed è pertanto punibile con la multa e la reclusione secondo quanto previsto dal codice penale. Le tipologie di vendita sono essenzialmente due: le vendite con incanto e le vendite senza incanto.
Vendite con incanto (art. 576 c.p.c.)
lLe offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono anche fare offerte per persone da nominare (cioè offrire una determinata somma di denaro ed indicare il nome della persona per la quale tale offerta è stata fatta solo successivamente). Per offrire all'incanto è inoltre necessario aver versato cauzione e aver depositato l'ammontare approssimativo delle spese di vendita. Se l'offerente non diviene aggiudicatario del bene (art. 580 c.p.c.), la cauzione sarà restituita integralmente dopo la chiusura dell'incanto. Nell'ipotesi in cui, però, questi non abbia partecipato affatto all'incanto, né personalmente, né a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, la cauzione gli verrà restituita solo per una quota parte pari ai nove decimi dell'intero. Nell'ipotesi di vendita all'incanto, è possibile effettuare ulteriori offerte di acquisto nei 10 giorni successivi all'aggiudicazione. Tali offerte, per essere efficaci, devono però superare di un quinto il prezzo raggiunto nell'incanto. Anche in questo caso, sarà necessario depositare in Cancelleria l'offerta e integrare la cauzione che dovrà essere pari al doppio di quella richiesta per la partecipazione alla prima asta. Verificata la regolarità di queste ulteriori offerte, il giudice indirà una gara della quale viene dato pubblico avviso e comunicazione all'aggiudicatario. La legge 28 dicembre 2005, n. 263 ha riformato l'art. 584 c.p.c. prevedendo espressamente che alla nuova asta possano partecipare, “oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal Giudice, abbiano integrato la cauzione”. In caso di diserzione della gara da parte degli offerenti in aumento, l'aggiudicazione diviene definitiva. In tal caso il Giudice pronuncerà a carico degli offerenti in aumento la perdita integrale della cauzione, salvo ricorra un documentato e giustificato motivo. A questo punto, l'aggiudicatario dovrà versare il saldo del prezzo, anche tramite contratto di finanziamento, entro il termine e con le modalità fissate nell'ordinanza di vendita. Tale termine non potrà essere superiore a 60 giorni dall'aggiudicazione.
Vendita senza incanto (art. 570 c.p.c.) L'offerta è depositata in busta chiusa in Cancelleria personalmente o a mezzo procuratore. Se viene stabilito che la cauzione debba esser versata tramite assegno circolare, esso andrà inserito nella busta. L'offerta è irrevocabile salvo: - che il giudice non disponga la gara tra gli offerenti sull'offerta più alta; - che non venga disposto l'incanto; - che siano decorsi 120 giorni dalla sua presentazione senza che sia stata accolta (art.571 c.p.c.). L'offerta, che non può essere di valore inferiore al prezzo di valutazione, è vincolante per un periodo di venti giorni (a meno che l'offerente abbia fissato un termine più lungo), e viene esaminata dal Giudice, sentite le parti. Se invece le offerte sono più di una, il Giudice invita gli offerenti ad una gara all'offerta più alta, per la quale è richiesto il consenso di tutti i partecipanti, in caso contrario disporrà la vendita al miglior offerente o la vendita all'incanto. Eventuali spese di trasferimento, di cancellazione delle ipoteche iscritte e delle annotazioni trascritte nella competente Conservatoria sono a carico dell'aggiudicatario. Quest’ultimo avrà 30 giorni, dalla data dell'udienza di vendita per il saldo del prezzo di aggiudicazione, e del conguaglio delle spese. Tali oneri tributari (calcolati sull'intero prezzo di aggiudicazione) sono necessari per la registrazione e trascrizione dell'atto di trasferimento del bene. In caso di mancata aggiudicazione, le somme versate per la partecipazione saranno immediatamente restituite.
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA | Vendita con incanto La domanda di partecipazione all'asta deve essere presentata in carta legale presso la cancelleria competente (esecuzioni o fallimentare) del Tribunale entro le ore 12,00 del giorno precedente la vendita. La domanda deve contenere l'indicazione del numero della procedura, del bene, del prezzo indicato nell'avviso, delle generalità dell'istante, con codice fiscale, e nel caso di immobile, se si intende avvalersi delle agevolazioni fiscali per la prima casa, precisando, se coniugato, il regime fiscale dei coniugi (separazione o comunione dei beni). Deve essere allegato un assegno circolare con importo pari al 10% del prezzo di vendita a titolo di cauzione. L'integrazione del prezzo, unitamente al 20% per spese della procedura, salvo conguaglio, deve essere versato nel termine perentorio di sessanta giorni dall'aggiudicazione, a mezzo di assegni circolari non trasferibili intestati alla procedura da depositare nella cancelleria competente. Nel caso in cui la vendita sia effettuata da enti diversi è consigliabile rivolgersi direttamente a quest'ultimi
Vendita senza incanto La domanda di partecipazione deve essere presentata in carta legale con indicazione del bene, del prezzo offerto e dei termini di pagamento da presentare in busta chiusa entro le ore 12,00 del giorno precedente la vendita; nella busta va inserito un assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura con importo pari al 10% del prezzo offerto quale cauzione. Nella domanda l'offerente deve indicare le proprie generalità, il codice fiscale, se intende avvalersi delle agevolazioni fiscali per la prima casa e nel caso in cui sia coniugato se si trova in regime di separazione o comunione dei beni. Ove l'offerente sia una società allegare l'attestazione dei poteri di rappresentanza e una visura camerale aggiornata. Sulla busta deve essere indicato solo lo pseudonimo o un motto dell'offerente (che consenta allo stesso l'identificazione della propria busta al momento dell'apertura della gara), la data della vendita e il nome del Giudice senza nessuna ulteriore indicazione circa il nome debitore o del fallimento o del bene per cui è presentata l'offerta. L'integrazione del prezzo, unitamente al 20% per spese della procedura, salvo conguaglio, deve essere versato perentoriamente nel termine di sessanta giorni a partire dall'aggiudicazione, con assegni circolari non trasferibili intestati alla procedura da depositare nella cancelleria competente. I soggetti ammessi al beneficio potranno richiedere eventuali agevolazioni dell'Imposta di Registro o I.V.A. (acquisto della prima casa, soggetto imprenditore agricolo, piccola proprietà contadina, beni di interesse storico). Sono a esclusivo carico della procedura gli oneri e l'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie. La vendita non è gravata da oneri notarili e di mediazione
Documenti da allegare:
- per i privati: codice fiscale e carta d'identità;
- per le persone che non siano in comunione legale: documenti che attestino lo stato libero e/o la separazione dei beni;
- N. 2 assegni circolari a titolo di cauzione e spese intestati a “Poste Italiane SpA”, pari al 10% e 20% del prezzo base;
- N. 1 marca da applicare sulla domanda di partecipazione alla vendita;
- N. 4 marche per diritti sciolte per ogni lotto, da applicare sul registro dei depositi giudiziari;
- (solo per società) certificato in bollo del Registro delle Imprese da cui risultano i poteri di legale rappresentanza del sottoscrivente l’offerta e certificati commerciali da presentarsi in carta semplice.
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INFORMAZIONI | La nuova normativa introdotta con la legge n. 80/2005 e successive modifiche, prevede la pubblicazione su appositi siti internet dell’avviso di cui al primo comma dell’art. 490 c.p.c., di copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 173 bis disp. att. c.p.c. in caso di espropriazione di beni immobili. Il decreto del ministro della giustizia 31 ottobre 2006 ha stabilito i criteri e le modalità con cui sono individuati i siti internet, i requisiti tecnici, i requisiti professionali e di onorabilità dei soggetti che li gestiscono. Il provvedimento 2 aprile 2009 ha istituito:
- l’elenco
- dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali e tecnici previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto 31 ottobre 2006 (riportati nella sezione A dell’elenco)
- dei siti internet gestiti dagli istituti abilitati alla pubblicità dei beni mobili di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 (riportati nella sezione Bdell’elenco).
- il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società che hanno presentato domanda ai fini dell’inserimento nelle sezioni A e B dell’elenco e i decreti di diniego e cancellazione
L’elenco è tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia, direzione generale della giustizia civile. Per agevolare la corretta presentazione della richiesta d’iscrizione nell’elenco, la Direzione generale della giustizia civile ha predisposto i modelli di domanda e i modelli di dichiarazioni sostitutive.
dal 17 luglio 2017 è attivo:
In funzione del portale vendite pubbliche, con provvedimento 28 giugno 2017 la Direzione dei sistemi informativi automatizzati visti:
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IVG | Gli istituti di vendite giudiziarie (IVG) sono soggetti privati che, con concessione ministeriale, sono autorizzati in via generale all’esecuzione della vendita all’incanto di beni disposta dall’autorità giudiziaria, nonché alla custodia dei beni mobili e alla amministrazione giudiziaria di beni immobili. Nell'esercizio delle loro funzioni assumono gli obblighi e le responsabilità degli incaricati di un pubblico servizio in quanto ausiliari del Giudice. L’attività degli istituti di vendite giudiziarie viene svolta in ottemperanza del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109 nonché delle direttive impartite dal giudice dell’esecuzione.
Gli IVG hanno sede presso i Tribunali o presso le Corti di Appello nei cui territori sono autorizzati a svolgere la loro attività. In ciascuna sede viene autorizzato un solo IVG, salvo in caso di comprovata necessità della istituzione di un secondo IVG.
SOGGETTI AUTORIZZATI I soggetti autorizzati a costituire e gestire gli IVG sono persone fisiche o società regolarmente costituite. Eventuali modifiche della compagine societaria devono essere autorizzate dal ministero. La proposta di modifica viene inoltrata al Presidente della Corte di Appello al quale spetta l’istruttoria e la formulazione del parere. L’accoglimento dell’istanza viene comunicato al Presidente della Corte di Appello per gli adempimenti di competenza.
AUTORIZZAZIONE L’autorizzazione alla costituzione di un IVG viene data con Decreto del ministero della giustizia ed ha una validità di 5 anni, tacitamente rinnovabili per ugual periodo, salvo i casi di cessazione, rinuncia o revoca. La richiesta di autorizzazione può essere inviata al Presidente della Corte di Appello o al ministero, Direzione generale della giustizia civile, Ufficio II. Nel caso di invio dell’istanza al ministero questo provvederà a inoltrarla al Presidente della Corte di Appello per l’istruttoria
L’istruttoria del procedimento viene curata, previa pubblicazione di un bando di nuova concessione, da parte del Presidente della Corte di Appello. Nella sezione moduli di questa scheda è pubblicato un fac-simile di bando. Gli interessati hanno 60 giorni di tempo dalla data di pubblicazione dell’avviso per presentare la domanda. Al termine della procedura la Corte di Appello trasmette gli atti al ministero con proposta motivata. Il ministero, emesso il decreto, ne trasmette copia al presidente della Corte di Appello per la comunicazione al Presidente del Tribunale interessato e alle parti e procede alla pubblicazione del decreto
CESSAZIONE dell’AUTORIZZAZIONE La durata dell’autorizzazione è di cinque anni, tacitamente rinnovabili per un ugual periodo. Il Ministero della Giustizia può disporre la cessazione dell’istituto comunicando tale provvedimento sei mesi prima della scadenza. La cessazione ha luogo anche in seguito alla rinuncia di rinnovo da parte del titolare dell’IVG, da manifestarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Ministero della Giustizia Direzione generale della giustizia civile Ufficio II Via Arenula 70 00186 ROMA
REVOCA dell’AUTORIZZAZIONE L’autorizzazione può essere revocata per violazione delle norme del regolamento (D.M. 109/1997) o per grave irregolarità o abusi nel funzionamento dell’istituto. Il provvedimento è preceduto dalla contestazione obbligatoria degli addebiti e dal raccoglimento delle controdeduzioni di parte, cui provvede il Presidente della Corte di Appello. Il provvedimento adottato dal ministero viene comunicato al Presidente della Corte di appello. La concessione viene revocata di diritto per i casi di morte, fallimento o perdita della capacità giuridica del titolare dell’istituto.
FIDEIUSSIONE E ASSICURAZIONE Gli istituti sono tenuti ad assicurare le cose detenute per la custodia o per la vendita contro i rischi di furto e incendio presso istituti assicurativi aventi organizzazione territoriale a dimensione nazionale.
REGISTRI E PUBBLICITA’ L’istituto detiene una serie di registri e bollettari, indicati dal decreto 11 febbraio 1997, n. 109, art. 12. Per ogni incarico ricevuto l’IVG dovrà formare un fascicolo distinto. I registri, i fascicoli e i bollettari sono tenuti nella sede locale dell’istituto.
VIGILIANZA E CONTROLLI Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sul funzionamento degli istituti direttamente e per il tramite dei Presidenti delle Corti di Appello. Gli istituti devono consentire in ogni momento le ispezioni dei locali e i controlli sui registri, sulle operazioni svolte, sul personale e sulla gestione. La gestione annuale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Presidente della Corte di Appello trasmette al ministero la relazione sull’attività svolta dagli IVG del proprio distretto unitamente alle proprie osservazioni. |
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