INFORMAZIONI GENERALI | La traduzione giurata, o asseverazione, è un documento con valore legale tradotto in un'altra lingua in modo da conservare il suo valore legale anche in traduzione. L'asseverazione della traduzione di un documento viene richiesta sia per documenti privati quali certificati, attestati e diplomi, sia aziendali quali atti legali, contratti, lettere di incarico e in generale in tutti i casi in cui è necessaria un’attestazione ufficiale da parte del traduttore circa la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale. Una traduzione giurata dà dunque al documento tradotto lo stesso valore legale dell'originale. Con l’asseverazione il perito o il traduttore giurano dinanzi al Cancelliere di aver svolto bene il proprio incarico. La falsa attestazione giurata dei fatti riportati su di un atto costituisce reato ai sensi del codice penale.
Indicazioni pratiche
- Le perizie e le traduzioni vanno giurate dallo stesso tecnico o interprete che le ha redatte e dopo l’asseverazione vengono riconsegnati in originale all’interessato;
- il “Verbale di Giuramento”, la cui formula è riportata in allegato, deve essere inserito alla fine della perizia o della traduzione e prima degli eventuali allegati, applicando il relativo timbro, compilato dal perito con il proprio nome, cognome e gli estremi del documento di identità;
- i fogli della perizia o della traduzione, del giuramento e degli eventuali allegati, devono essere uniti mediante spillatura o rilegatura, o altro;
- il perito o l’interprete deve “autenticare” la perizia o la traduzione, apponendo la propria firma e timbro nelle congiunzioni dei fogli che devono essere tutti numerati, ad eccezione della pagina che contiene il solo giuramento.
N.B: la numerazione delle pagine, tutte timbrate e firmate dal perito o dall’interprete, sempre esclusa la pagina del giuramento, sostituisce la firma sulla congiunzione dei fogli. |
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA | Non esistendo una competenza territoriale il perito o il traduttore possono recarsi a giurare presso un qualsiasi Tribunale o Ufficio del Giudice di Pace su tutto il territorio nazionale. È necessario essere muniti di documento di identità in corso di validità. È necessario apporre una marca da bollo di ogni quattro pagine di perizia o traduzione ovvero ogni cento righe di testo (vedi USO BOLLO). Su ogni allegato, che dovrà essere distinto con lettere o numeri es: 'Allegato A, Allegato B' dovrà essere la apposita marca
Se la perizia o la traduzione devono essere trasmesse all’estero è necessario legalizzare (vedi scheda legalizzazione) la firma del cancelliere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale. Sono esenti da marche le asseverazioni relative a:
- separazioni e divorzi
- adozioni (Il Tribunale dei Minorenni nelle procedure di adozione chiede che la traduzione venga effettuata da persona diversa dall'interessato)
- processo del lavoro
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