INFORMAZIONI GENERALI | Si parla di prova delegata allorquando sia necessario assumere prove fuori dalla circoscrizione del Tribunale. In tal caso, l’art. 203 c.p.c. stabilisce che: “1. Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consente che vi si trasferisca il giudice stesso. 2. Nell'ordinanza di delega al pretore, il giudice fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio. 3. Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all'assunzione del mezzo di prova e d'ufficio ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l'assunzione non è esaurita. 4. Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del pretore delegato, istanza per la proroga del termine”. L’istituto della prova delegata è applicabile anche dinanzi al giudice di pace, che può adottare la disciplina di delega dell’assunzione di prova in favore di altro giudice di pace (e non il giudice istruttore del tribunale) del luogo in cui la prova deve essere assunta. Il difensore munito di mandato alla lite può assistere all'assunzione delle prove che si eseguono fuori della circoscrizione del tribunale a norma dell'articolo 203 del Codice. Il difensore stesso può anche incaricare un procuratore del luogo mediante delega scritta, che deve essere unita al processo verbale di assunzione della prova.
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