Servizi per i cittadini

Autorizzazione per il rilascio del passaporto (casi particolari)
DOVE

TRIBUNALE -  Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Via Riviera del Pordenone 6|A

INFORMAZIONI GENERALI

E’ la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto in alcuni casi particolari. In Applicazione legge 21/11/1967 n. 1185 recante norme sui passaporti come modificata dalla L. 16/01/2003 n. 3 (vedi anche sentenza C.Cost. n° 464/97).

  • Chi è soggetto alla potestà genitoriale o tutoria può ottenere il rilascio del passaporto con il solo consenso di chi lo esercita, e, nel caso di affidamento a persona diversa con l’assenso anche di quest’ultima. In mancanza di tali consensi occorre l’autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale territorialmente competente. 
  • Il genitore con figli minori ha bisogno dell’autorizzazione del Giudice Tutelare se è separato, divorziato o genitore naturale ovvero se è sposato con coniuge residente all’estero.

N. B. Si precisa che il nulla-osta viene  rilasciato ai genitori di figli minori.
Per quanto attiene all’autorizzazione all’espatrio di minori mediante iscrizione sul passaporto non scaduto dei genitori o di terzi,  o mediante rilascio di documento autonomo, devono essere gli esercenti, nonché separati, divorziati, celibi o nubili o l’unico esercente la potestà   (vedovo o unico genitore che abbia riconosciuto il minore), che dovranno presentare il loro consenso e richiesta l’autorizzazione dinanzi all’Autorità Amministrativa competente (Polizia di Stato, Carabinieri, Sindaco) senza l’intervento del G.T.
Solo in caso di diniego, ritenuto immotivato, di uno degli esercenti la potestà il ricorrente potrà rivolgersi a questo G.T. affinché assuma ogni più idoneo provvedimento nell’esclusivo interesse del minore.
Si precisa infine che il Magistrato potrà richiedere o assumere ogni altro documento o mezzo di indagine che ritenga opportuno ai fini delle decisioni sulla istanza formulata.
Accolta l’stanza sarà consegnata all’interessato copia conforme dell’autorizzazione affinché la depositi in Questura, che a sua volta, rilascerà il passaporto. Nel caso in cui il minore risieda all’estero le funzioni del Giudice Tutelare sono esercitate dal Console.

A CHI RIVOLGERSI

L'interessato può presentare istanza per ottenere il nulla osta al rilascio o rinnovo del passaporto o di altro documento per l’espatrio al Giudice Tutelare del Tribunale territorialmente competente.


DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Domanda in carta semplice (domanda) indirizzata al Giudice Tutelare con allegati:

  • stato di famiglia del ricorrente in carta semplice;
  • copia fotostatica del verbale di separazione omologa o sentenza di separazione o dei provvedimenti provvisori presidenziali, se il procedimento sia in corso; ovvero fotocopia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio); 
  • atto di assenso dell’altro genitore, con firma autenticata in circoscrizione o da un Notaio o in Tribunale (per i residenti all’estero presso la rappresentanza diplomatica); 
  • eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio di irreperibilità dell’altro coniuge con firma autenticata in Circoscrizione o dal Notaio o in Tribunale o comunque ogni documentazione da cui risulti l’impossibilità di acquisire il consenso.

La richiesta prevede il pagamento di:

  •  contributo unificato (se la richiesta riguarda minori vi è esenzione dal contributo); 
  •  bolli per rilascio copie (per urgenza l’importo è triplicato).

Servizi per cittadini