Servizi per i cittadini

Rinuncia all'eredità
Scheda aggiornata al 18/12/2018
DOVE

Tribunale – Ufficio Successioni

cancelleria della volontaria giurisdizione

INFORMAZIONI GENERALI

La rinuncia all'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti. In tale eventualità egli vi deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal Notaio o effettuata dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta. E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una quota parte dell'eredità stessa.
I creditori del chiamato all'eredità che ritenessero di essere stati danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art. 2900 cod.civ.).
La possibilità di rinunciare si ha fino a quando non si è perduto il diritto di accettare l'eredità e nello specifico:

  • se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile);
  • se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni).

Il chiamato all'eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto.
La rinuncia, a differenza dell'accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.
Nel caso di interdetti, inabilitati o minori, il tutore o il genitore deve chiedere l’autorizzazione per la rinuncia all’eredità del minore al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.

A CHI RIVOLGERSI

Presso Palazzo di Giustizia - Via Riviera del Pordenone, 6|A– Volontaria Giurisdizione

Piano 2  - Stanza 625 

Si riceve solo su appuntamento: 

Prenotazione sulla Piattaforma di Prenotazione appuntamenti presso le cancellerie presente sulla home page di questo sito

https://www.tribunale.pordenone.it/PrenCancelleria.aspx?tip=3

 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Elenco documenti richiesti da allegare alla dichiarazione di rinuncia all’eredità:

  • fotocopia codice fiscale dei rinuncianti e del defunto;
  • fotocopia fronteretro del documento di identità dei rinuncianti e del defunto;
  • estratto dell’atto di morte in carta semplice o dichiarazione sostitutiva di certificazione se trattasi di coniuge, ascendente o discendente;
  • certificato di ultima residenza in vita (oppure autocertificazione);
  • copia conforme della pubblicazione del testamento, se esistente, con estremi della registrazione;
  • autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di domicilio o del tutore (per minore, interdetti e inabilitati.) che deve essere richiesta all’Ufficio Tutele del luogo di residenza del minore o del tutore;
  • n. 2 marche per atti giudiziari ;
  •  diritti di cancelleria da pagarsi in modalità telematica;
  • versamento  tassa di registro per ognuno dei rinuncianti da effettuare lo stesso giorno della rinuncia dopo aver richiesto il numero di repertorio in Cancelleria Successioni, utilizzando il mod. F23.

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