Servizi per i cittadini

Amministrazione di sostegno
DOVE

Tribunale – Volontaria Giurisdizione - Via Riviera del Pordenone 6|A , secondo piano

Sportelli di prossimità presenti sul territorio

INFORMAZIONI GENERALI

 1) I DESTINATARI DELL’AMMNINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
L’art. 404 del codice civile prevede che “la persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

L’istituto in esame si rivolge a tutti coloro i quali, per motivi transistori ovvero permanenti non sono in grado di attendere alle ordinarie esigenze della vita quotidiana.

Concerne, pertanto, quelle persone che per motivi legati alla salute fisica o psichica ovvero all’età anagrafica necessitano di un supporto per compiere determinati atti che possono consistere nel pagamento di una banale “bolletta” così come nella stipula di un contratto bancario o di locazione.

Queste persone vengono indicate dalla legge quali "beneficiari" dell’amministrazione di sostegno  proprio perché l’istituto in esame ha lo scopo di dare “beneficio”, sollievo a coloro che, per i motivi più svariati, sentono la pressione delle incombenze quotidiane,  il disagio di compiere certe scelte piuttosto che altre,

L’amministrazione di sostegno può fungere da strumento di protezione in particolare per gli anziani, i disabili psichici, i sordomuti, i non vedenti, i prodighi, gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone affette da patologiche fisiche che incidono sulla loro autonomia.

L’amministrazione di sostegno è inoltre strumento necessario per la prestazione del “consenso informato” in vista di un intervento chirurgico o di un’indagine medica particolarmente invasiva laddove la persona interessata non sia in grado di prestarlo.

 2)LA NOMINA DELL’AMMNISTRATORE DI SOSTEGNO

La nomina di un amministratore di sostegno può essere chiesta mediante una RICORSO  da depositare presso il Tribunale, nella cancelleria del Giudice Tutelare ove il beneficiario ha la sua residenza o il suo domicilio.
Nel Tribunale di Pordenone la domanda deve essere redatta depositata, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo nella Cancelleria alla stanza 103, piano terra.
Il ricorso è esente da contributo unificato ma deve essere allegata una marca da bollo. 

 Nel Tribunale di Pordenone è attivo un sistema di sportelli, disseminati nel territorio, gestiti dai volontari delle associazioni che collaborano con il Tribunale, dove i richiedenti possono rivolgersi per redigere il ricorso, ricevere informazioni, relazionarsi con la cancelleria e i giudici tutelari.

 L’assistenza legale non è necessaria.

3) REQUISISTI DEL RICORSO

Il ricorso deve contenere:

  • le generalità del beneficiario (nome, cognome, luogo e data di nascita)
  • l’indirizzo ove vive abitualmente il beneficiario (in alcuni casi può essere diverso dalla residenza anagrafica)
  • le ragioni per le quali si chiede la nomina di un amministratore di sostegno
  • le generalità e il domicilio dell’eventuale coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli, o dei conviventi del beneficiario.

Il ricorrente deve indicare, altresì, le proprie generalità e recapiti, anche telefonici, per consentire alla Cancelleria del Tribunale di contattarlo.

Al ricorso devono essere allegati i seguenti documenti:

  • fotocopia del documento d’identità del beneficiario;
  • stato di famiglia (da richiedere in qualsiasi centro civico);
  • certificato storico di famiglia(da richiedere in qualsiasi centro civico);
  • documentazione sanitaria;
  • eventuali relazioni dei servizi sociali;
  • certificato di pensione;
  • estratto conto corrente.

E’ opportuno indicare tutto ciò che può essere utile alla conoscenza della situazione personale e patrimoniale del beneficiario.

Nel ricorso è necessario indicare se il beneficiario può comparire personalmente davanti al Giudice Tutelare o se è il Giudice deve recarsi presso l'abitazione ovvero la struttura ove è ospite.

Eventuali modifiche vanno comunicate prontamente alla Cancelleria del Giudice Tutelare

Nel ricorso possono essere menzionati gli atti per il cui compimento si ritiene necessaria la nomina dell'amministratore di sostegno e le generalità delle persone che sono eventualmente disponibili a ricoprire tale ruolo.

Il Giudice Tutelare, nella sua scelta, non è vincolato dalle indicazioni del beneficiario o del ricorrente.

Il ricorso deve essere sottoscritto dal ricorrente 

I SOGGETTI RICORRENTI

Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno può essere presentato da:

  •  beneficiario
  • coniuge
  • persona stabilmente convivente
  • parenti entro il quarto grado
  • affini entro il secondo grado
  • tutore
  • curatore
  • pubblico ministero
  • responsabili dei servizi sanitari e sociali
INFORMAZIONI GENERALI

Con la legge n. 6/2004, si è introdotto un istituto nuovo finalizzato a tutelare le persone che, per effetto di un handicap fisico oppure psichico, si trovano nell’impossibilità di provvedere, parzialmente o anche in via temporanea, autonomamente ai propri interessi.  
In concreto, significa sostenere le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, affiancandogli un “amministratore”, con compiti più o meno estesi,
L’amministrazione di sostegno, rappresenta oggi, una soluzione concreta per quelle persone che non riescono da sole, per qualsiasi causa, a provvedere ai propri interessi senza per questo limitarne la capacità di agire ed evitando di ricorrere , ove possibile, all’interdizione o all’inabilitazione,  affiancando ai soggetti beneficiari un “amministratore”, con compiti più o meno estesi.
Molti sono i soggetti legittimati a proporre azioni formali al Giudice Tutelare per promuovere l’amministrazione di sostegno se a conoscenza di una situazione che lo imponga; innanzitutto il Pubblico Ministero e i Responsabili dei servizi sanitari e sociali, poi i Familiari entro il 4° grado e gli Affini entro il 2° grado, il coniuge o conviventi stabili del beneficiario, il  Tutore o Curatore ed infine il diretto interessato anche se minore di età ma ultradiciassettenne, pur se interdetto o inabilitato.
Il ricorso al Giudice Tutelare per l’amministrazione di sostegno deve indicare, oltre che i dati del ricorrente, le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore, il nominativo e il domicilio (se conosciuti) del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario (art. 407, comma 1, cod. civ.).
Il ricorso presentato dai servizi sanitari o sociali potrebbe essere corredato da una relazione che racconti vicende personali e familiari, condizioni di salute, bisogni e desideri della persona interessata.
Il Giudice Tutelare fissa l’udienza per sentire personalmente la persona interessata alla tutela, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con le esigenze di tutela, dei bisogni e delle richieste della persona incapace. L’audizione personale della persona cui il procedimento si riferisce è obbligatoria (a meno che la persona sia irreperibile).
 E’ compito di colui che presenta il ricorso di provvedere a informare i parenti e il beneficiario del decreto di fissazione dell’udienza. Prima ancora di questa audizione e in ogni momento, parallelamente a ciò che è disposto nella tutela degli interdetti e dei minori (art. 361 cod. civ.), il giudice tutelare può, anche di ufficio, se necessario, adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e l’amministrazione del suo patrimonio (art. 405, comma 4 cod. civ.) o nominare un amministratore provvisorio solo per il compimento di singoli atti (domanda provvisoria).
All’udienza il Giudice Tutelare esamina l’incapace e può disporre tutti gli accertamenti di natura medica e non, che ritiene utili ai fini della decisione.
Al termine dell’istruttoria il giudice emette il decreto di nomina dell’Amministratore di sostegno. L’incarico può essere anche a tempo indeterminato.
Una volta nominato, l'amministratore di sostegno presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza; nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il Giudice Tutelare.
Deve, comunque, periodicamente, riferire al giudice tutelare circa il suo operato e circa le condizioni di vita e salute del beneficiario e annualmente rendere il conto della propria gestione economica. Gli sportelli supportano e aiutano gli amministratori di sostegno in questo compito (redazione del rendiconto annuale), e nella predisposizione di tutte le eventuali richieste al Giudice per autorizzazioni a compiere atti non previsti nel decreto di nomina, e atti di straordinaria amministrazione..

L'amministratore di sostegno infatti deve chiedere al Giudice Tutelare l' autorizzazione al compimento di alcuni atti di straordinaria amministrazione: acquisto di beni; assunzione di obbligazioni; consenso alla cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni; accettazione o rinunzie di eredità e donazioni; contrazione di mutui; promozione di giudizi; vendita di beni immobili e mobili, costituzione di pegni o ipoteche; divisioni o promozione dei relativi giudizi, stipula di compromessi e transazioni o accettazione concordati. (atti indicati negli artt. 374 e 375 cod. civ.) e comunque quelli che travalicano i limiti che il G.T. ha indicato nel provvedimento di incarico.

L’istituto dell' amministrazione di sostegno non prevede l'annullamento della capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici (in questo si differenzia dall'interdizione): egli mantiene la capacità di compiere gli atti che non richiedono la rappresentanza o l'assistenza necessaria dell'amministratore e, in ogni caso, può compiere da solo gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.
L'amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o se essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.
Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione di norme o in eccesso di potere sono annullabili.

A CHI RIVOLGERSI

 Tribunale di Pordenone - Volontaria Giurisdizione 

 RETE DEGLI SPORTELLI PER L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PRESENTI SUL TERRITORIO.

Cancelleria Volontaria Giurisdizione  del Tribunale previo appuntamento  sul sistema di Prenotazione accessi presso le cancellerie presente sulla homepage del sito

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Poiché la procedura ha natura di volontaria giurisdizione, le parti private (parenti e affini, coniuge, conviventi, soggetto beneficiario) possono presentare ricorso personalmente; in alternativa, senza esserne obbligate, esse possono farsi rappresentare e difendere da un avvocato e, se lo vogliono e ne ricorrono le condizioni, possono richiedere il patrocino a spese dello Stato.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del Giudice Tutelare del luogo dove la persona interessata ha residenza o domicilio. 
In seguito alla presentazione del ricorso e prima di presentarsi all’udienza alla data che fisserà il Giudice bisogna:

  • informarsi presso la Cancelleria per conoscere la data dell'udienza fissata ed il nome del Giudice Tutelare davanti al quale si tiene l'udienza;
  • recarsi prima dell'udienza presso la cancelleria del Giudice Tutelare e ritirare copie conformi del provvedimento che fissa l'udienza da notificare al beneficiario dell'amministrazione ed ai parenti indicati in ricorso;
  • Recarsi all’Ufficio notifiche atti civili con le copie conformi del provvedimento ritirate in cancelleria per chiederne la notifica agli interessati e ritornaci a ritirare la copia notificata da inserire nel fascicolo.

La procedura è esente da contributo unificato e prevede unicamente una marca per costi forfettari di notifica.

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