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Estinzione del reato – patteggiamento e decreto penale
DOVE

CORTE D’APPELLO –TRIBUNALE - Ufficio Esecuzione penale - Esecuzione Gip

INFORMAZIONI GENERALI

Il "patteggiamento". o più correttamente “ l’applicazione della pena su richiesta delle parti", è un istituto del diritto processuale penale disciplinato dal punto 4 dell'art.2 della legge delega dl 1987 e dall'art. 444 c.p.p. come modificato dalla legge 12 giugno 2003 n.134.
Questo procedimento consiste nella richiesta rivolta dall'imputato al Giudice, e sempre che vi consenta il Pubblico Ministero (se dissente deve enunciarne i motivi), di applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi i cinque anni (di reclusione o arresto), sola o congiunta a pena pecuniaria, salvo che a formulare la richiesta sia un imputato che abbia riportato più di una precedente condanna (recidiva reiterata), nel quale ultimo caso l'imputato incontra il limite dei due anni di pena detentiva "patteggiabile".
La richiesta può essere subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e può essere formulata durante le indagini preliminari, in udienza preliminare (prima delle formulazioni delle conclusioni), prima della dichiarazione di apertura del dibattimento nel caso di procedimento monocratico a citazione diretta o di giudizio direttissimo, e infine con la dichiarazione di opposizione a decreto penale di condanna. La richiesta può altresì avvenire entro 15 giorni dalla notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato.
La sentenza penale e il decreto penale, divenuti irrevocabili, vengono iscritti al Casellario giudiziale; questo prevede una duplice modalità di consultazione, pertanto sentenza e  decreto non compariranno nel certificato se richiesto da privati, compariranno invece nei certificati se richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni e per ragioni di giustizia.
Quando un procedimento penale viene definito con patteggiamento o con decreto penale, la legge prevede che il reato si estingue:

  • nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza nel caso di delitto;
  • nel termine di due anni, quando la sentenza o il decreto concerne una contravvenzione.

Il Casellario, tuttavia, decorsi i termini previsti dalla legge, non provvede d’ufficio ad effettuare annotazione di “reato estinto” in calce all’iscrizione relativa alla sentenza di patteggiamento o al decreto penale.
Pertanto la persona condannata con sentenza di patteggiamento o con decreto penale, trascorsi  i suddetti termini può rivolgere istanza al giudice che ha emesso il provvedimento affinché disponga la estinzione del reato ex artt. 445, II comma e 460, V comma c.p.p. Tale istanza può essere presentata unicamente a condizione che nei predetti termini il richiedente non abbia subito una condanna per delitti o contravvenzioni della stessa natura.

A CHI RIVOLGERSI

L'interessato può fare ricorso al Giudice dell'esecuzione; se quest’ultimo accoglie l’istanza e dichiara estinto il reato ai sensi dell’art. 445 c. 2 o 460 c.5 c.p.p., viene inviato il foglio complementare al Casellario giudiziale competente. La scheda del Casellario non viene eliminata per effetto della dichiarazione di estinzione del reato ma si determina soltanto una annotazione che compare di seguito all’indicazione degli estremi della sentenza.

Presso il Palazzo di Giustizia:

  • Per sentenze e decreti penali ex Pretura / sentenze e decreti penali Tribunale:___ piano - stanza ___ - Tel. ____ /________ 
  • Per sentenze e decreti emessi dal GIP ex Pretura e Tribunale:___ piano - stanza ___ Tel. ____ /________ 
  • Per le sentenze riformate dalla Corte d’Appello le istanze vanno depositate nella cancelleria della sezione che ha emesso la sentenza: ___ piano - Tel. ____ /________ 
  • Orario: da lunedì a venerdì 8,30 – 13,30 – sabato 9 -12 -
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Domanda in carta semplice (domanda patteggiamento) (domanda  per decreto penale ) indirizzata al Giudice dell'Esecuzione alla quale va' allegata la copia della sentenza di patteggiamento o del decreto penale

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