INFORMAZIONI GENERALI | La separazione giudiziale si instaura con un ricorso che uno dei coniugi presenta al Tribunale competente tramite un legale di sua fiducia. A prescindere dalla volontà di separarsi dell'altro, uno o entrambi i coniugi possono sempre chiedere al Tribunale di pronunciare la separazione personale (v. art. 150 c.c.), quando accadono fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione dei figli. La separazione giudiziale è un procedimento contenzioso che si conclude con sentenza a seguito dello svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione comprendente due fasi distinte: una definita "presidenziale", ed un'altra "contenziosa" innanzi al Giudice designato (Giudice istruttore e Collegio). Prima di procedere, il Presidente del Tribunale fissa l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé e tenta di riconciliare le parti sentendole prima separatamente e poi congiuntamente. In caso positivo viene compilato il verbale di conciliazione. Se la conciliazione non riesce il Presidente rimette la causa al Giudice Istruttore dopo aver adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, cioè quei provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, all'eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri. Il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli per consentirgli di continuare a vivere nella casa in cui sono cresciuti. Qualora sopravvengano giustificati motivi il Giudice, su istanza di parte, può disporre in ogni momento la revoca o la modifica dei provvedimenti presi in precedenza. I coniugi possono chiedere il divorzio trascorsi tre anni dalla prima udienza presidenziale di separazione (quando sono autorizzati a vivere separati); viceversa, di comune accordo, possono farne cessare gli effetti, con espressa dichiarazione o tacitamente, col solo fatto del ritorno alla coabitazione, senza necessità di intervento della Autorità Giudiziaria. |
---|
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA | Al ricorso, intestato direttamente al Presidente del Tribunale (sez. Famiglia), vanno allegati i seguenti documenti (da richiedersi “uso divorzio”) in carta semplice:
- estratto atto di matrimonio da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato
- certificato di residenza;
- stato di famiglia;
- ultima dichiarazione dei redditi
Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali ed INVIM. Il deposito per l’iscrizione a ruolo è esente da contributo unificato. |
---|